Art. 12.

      1. Sono abolite le associazioni e le organizzazioni in proprio dei servizi di sicurezza previsti dall'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le competenze in materia di servizi di sicurezza sono demandate esclusivamente alle forze dell'ordine dello Stato e agli istituti di vigilanza, quale polizia ausiliaria delle forze di polizia.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di cui al comma 1 devono essere sciolti e gli agenti ad essi appartenenti, previa frequenza dei corsi di riqualificazione di cui all'articolo 5, con apposite ordinanze prefettizie, sono collocati in servizio presso gli istituti di vigilanza.